Reddito d’impresa e cripto-attività
-Commi 131 e 132 (Legge n. 197/2022)
I commi 131 e 132 della Legge di Bilancio 2023, enunciano che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il comma 131 modifica quindi l’articolo 110 del Tuir, inserendo il comma 3-bis. Si prevede attraverso questa modifica che «In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico».
Di conseguenza:
➡️ non concorrono a formare la base imponibile IRES eventuali componenti positivi o negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività.
Tutto questo, a prescindere dai modi con cui i valori crypto si trovano iscritti a bilancio, oltre che dalla rilevazione fatta “a conto economico” dei componenti che ne derivano.
Si vuole qui riportare ora, quanto descritto nella Circolare in Bozza dell’Agenzia delle Entrate circa “Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)”:
“Nella relazione illustrativa al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 si fa riferimento a talune fattispecie (di seguito riportate) che rappresentano «componenti valutative per le quali restano applicabili le regole dell’IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni di tali beni». Si tratta di:
- valutazione degli asset in applicazione del revaluation model previsto dallo IAS 16: in tale ipotesi, i plusvalori o minusvalori che sono rilevati in bilancio non assumono alcun rilievo fiscale;
- la valutazione con il criterio del fair value degli immobili qualificati dallo IAS 40 come beni d’investimento, con la conseguente irrilevanza delle variazioni del fair value;
- – applicazione del metodo dell’impairment test di cui allo IAS 36: in questa ipotesi, le perdite di valore rilevate sugli asset di bilancio non assumono rilievo ai fini fiscali.
Ne consegue che, per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni valutativi devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui le cripto-attività siano rilevate in bilancio come:
- – beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;
- – rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;
- – attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir.
Di conseguenza, eventuali oscillazioni del valore dei crediti e debiti in cripto-attività, il cui controvalore in euro risulta rilevato in bilancio, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di periodo.
Tale esclusione è prevista anche ai fini IRAP dal successivo comma 132 secondo il quale «Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo».
Come evidenziato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2023, resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la
differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscalmente riconosciuto di tali cripto-attività concorre alla formazione del reddito di periodo, rappresentando tali eventi dei realizzi sul piano fiscale.
Sulla base della classificazione in bilancio delle predette cripto-attività, si applicheranno le seguenti diposizioni:
– per i beni immateriali e attività finanziarie immobilizzate, gli articoli 86 e 101 del Tuir;
– per le attività finanziarie attivo circolante o altre rimanenze, l’articolo 85 del Tuir.
In ogni caso, il valore fiscale delle cripto-attività è determinato applicando le previsioni di cui all’articolo 9 del Tuir.”
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